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- Categoria: Il servizio di Integrazione Scolastica
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FINALITA’ DEL SERVIZIO:
La Provincia di Brindisi in qualità di Ente Avvalso della Regione Puglia titolare della funzione, attua il “servizio sul proprio territorio” nel pieno rispetto delle “Linee Guida regionali” ai sensi dell’art. 2 comma 3 della L. R. 9/2016 nel pieno rispetto di quanto definito all’art. 49 della L. R. n. 4/2010.
Il Servizio di Integrazione Scolastica è volto a favorire l’esercizio del diritto allo studio dei minori con disabilità psico-fisiche o sensoriali, residenti nel territorio della Provincia di Brindisi, frequentanti le Istituzioni Scolastiche, mediante interventi integrati di supporto all’autonomia, alla relazione, alla socializzazione e all’apprendimento.
Tali “servizi” sono servizi di assistenza specialistica l.r. n. 4/2010 art. 49.
Gli interventi sono finalizzati a favorire l’inclusione scolastica e il raggiungimento del livello più alto di autonomia personale, che il grado e la tipologia della minorazione consentano.
Tali funzioni vengono svolte dall’Educatore e dall’Assistente alla Comunicazione, assegnato ad un singolo studente con disabilità, e dall’Operatore Socio-Sanitario, assegnato a favore di uno o più utenti aventi diritto, rispettando il rapporto operatore/alunno di 1 a 5 massimo, per plesso scolastico.
Entrambe le figure operano in forma integrata con le altre figure professionali coinvolte, quali l’insegnante di sostegno, gli insegnanti curricolari e il personale ATA.
Il personale impiegato nel Servizio deve svolgere esclusivamente i compiti istituzionali a cui è demandato il Servizio.
Il Servizio Educativo per l’Inclusione Scolastica:
- ha finalità educativa mira a favorire e sostenere l’autonomia del disabile all’interno della scuola, attraverso, l’interazione di differenti professionalità:
- Educatore Professionale
- Assistente alla Comunicazione
- OSS (è una prestazione aggiuntiva rispetto all’assistenza di base di competenza scolastica).
- esso va nettamente distinto dalla funzione educativa didattica che compete alla scuola, attraverso la figura degli insegnanti, inclusi quelli di sostegno, con cui le figure dell’Integrazione scolastica devono interagire.
- esso è in collegamento con i servizi scolastici, sociali e sanitari;
- l’assistenza scolastica specialistica, attraverso la figura dell’educatore professionale mira a promuovere l’inclusione sociale del disabile grave, favorendo in modo corretto e personalizzato, l’esercizio del diritto allo studio e l’estrinsecarsi della propria personalità;
- gli interventi di assistenza rivolti agli alunni disabili si concretizzano in attività riguardanti il sostegno e lo sviluppo di potenzialità individuali di:
- autonomia personale
- socializzazione
- comunicazione personale.
- si integra con le attività didattiche messe in atto dai docenti, compresi quelli di sostegno e con le attività assistenziali di base messe in atto dai collaboratori scolastici.
Le modalità e la gestione dell’orario di servizio degli operatori, è a cura degli stessi, tramite la compilazione della tabella oraria che gli operatori devono concordare con la Scuola, tenendo conto delle esigenze primarie dello studente/ssa ed evitando, preferibilmente, la compresenza con l’Insegnante di Sostegno.
Tale tabella, vidimata dalla scuola per accezione, viene inviata, al Segretariato Sociale.
Gli Operatori del Servizio di Integrazione Scolastica:
- sono accolti in classe ed ivi svolgono la loro funzione educativa, ad esclusione degli OSS;
- non sono dipendenti della scuola;
- sono tenuti, per qualsiasi divergenza essere autorizzati dal datore di lavoro che è la “Ditta” ad effettuare variazioni di quanto è nel loro “MANSIONARIO”;
- il servizio d’istruzione domiciliare per i casi disposti dalla scuola deve essere autorizzato
dalla ditta appaltatrice, ne consegue provvedimento disciplinare per l’Operatore;
- il servizio in ambito extra scolastico, a favore dello/a studente/ssa non deve essere inteso come sostitutivo di interventi di natura assistenziale, ma sempre volto a favorire l’autonomia dello studente disabile e la sua integrazione scolastica;
- le ore non effettuate dall’operatore per l’assenza dello studente disabile, possono essere recuperate, una volta maturate, sullo stesso studente preventivamente autorizzate dal RUP, secondo procedura agli operatori nota;
- il Docente di sostegno e/o suo delegato, firma la presenza dei nostri operatori in servizio ed in carico all’alunno assegnato entro l’ultimo giorno lavorativo del mese;
- non è possibile spostare e/o recuperare ore su altri alunni
- il personale impiegato nel Servizio, opera in forma integrata con le altre figure professionali coinvolte, quali le unità di personale ATA, l’insegnante di sostegno e gli insegnanti curricolari.
- il personale impiegato nel Servizio deve svolgere esclusivamente i compiti istituzionali a cui è demandato il Servizio.
- in nessun caso le prestazioni domiciliari possono configurarsi come prestazioni SAD (Servizio di Assistenza Domiciliare) ADI (assistenza Domiciliare Integrata) -ADE (Assistenza Domiciliare Educativa) , in quanto non rientranti nell’attività oggetto del “servizio”, ma rimanendo a carico dei Comuni associati come tutte le altre prestazioni socio assistenziali
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Dalle Linee Guida Regionali:
- Il Servizio de quo, non deve intendersi quale copertura di carenze orarie scolastiche in termini di insegnanti di sostegno o di personale ausiliario, ma deve interagire con le risorse obbligatorie a carico delle istituzioni scolastiche favorendo la migliore integrazione del minore nel gruppo classe.
- Gli Enti avvalsi e le Istituzioni scolastiche collaborano per la organizzazione della distribuzione degli alunni con disabilità nelle classi in modo da razionalizzare l’erogazione delle prestazioni, nell’unico interesse di accrescere il n. di hh/settimana erogate agli studenti, quando sia possibile avere 2 studenti disabili nella medesima classe.
Si invitano soprattutto le famiglie, di consultare le nuove Linee Guida Regionali pubblicate sul sito nella sezione Documenti